TESTIMONIANZA OLOGRAFA: la Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, riconoscendo alle associazioni per la cremazione un ruolo rilevante, afferma che l’appartenenza ad un’associazione riconosciuta e che abbia “tra i suoi fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati” costituisce prova della volontà del defunto di essere cremato.
Ma ancora più importante è che la legge indica che la dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dalla dichiarazione scritta.
La testimonianza olografa di ogni singola persona garantisce certamente la tutela legale della volontà di cremazione ma in modo necessario la volontà di dispersione delle ceneri.
Pertanto eventuale deposito della volontà di cremazione presso operatori del settore funerario non ha valore legale ed inoltre non offre la tutela prevista dalla legge; il sollecito di tale deposito è da ritenersi abusivo.
Al momento dell’iscrizione, l’Associazione I.DI.CEN fa redigere al neo-socio un testamento olografo in cui lo stesso esprime per iscritto questa volontà, e l’associazione, nella persona del Presidente, ne diventa esecutore.
Ciò significa che, nel caso i parenti diretti non volessero per qualche motivo rispettare le volontà del defunto, l’associazione cremazionistica può impugnare il suddetto testamento e assicurarsi che la volontà venga rispettata.
L’iscrizione all’associazione comporta la quota d’iscrizione “una tantum” (unica volta), Il rinnovo annuale della tessera confermerà la propria iscrizione all’Associazione, senza spese aggiuntive, e senza termini di tempo.